Art. 2
In vigore dal 21 set 1948
Il contributo di cui al precedente è a carico dell'appaltatore ed è dovuto a decorrere dal periodo contributivo successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-07-01;1134#art-2