Art. 1

In vigore dal 10 lug 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre. 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473; Visto l' del regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1928, n. 1783; Visto il decreto del Ministro per gli affari esteri in data 29 dicembre 1945, registrato alla, Corte dei conti il 10 marzo 1946, registro n. 10 Esteri, foglio n. 86; Visto il decreto del Ministro per gli affari esteri in data 20 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1947, registro n. 4 Esteri, foglio n. 63; Considerata la necessità di riorganizzare il servizio dei commissari governativi a bordo delle navi che trasportano emigranti a destinazione transoceanica;. Sulla proposta del presidente dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la marina mercantile; Decreta: . Sulle navi che trasportano emigranti con destinazione a Paesi transoceanici prende imbarco un delegato del Ministero degli affari esteri (Direzione generale dell'emigrazione) con le funzioni di commissario governativo, il quale cura, l'osservanza a bordo delle navi stesse delle norme che disciplinano e tutelano l'emigrazione, nonché di quelle stabilite dal regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana, approvato con regio decreto 23 maggio 1932, n. 719.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-18;1697#art-1

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