Art. 3

In vigore dal 10 lug 1949
In attesa che venga riveduto il trattamento economico spettante ai commissari governativi, continueranno ad osservarsi, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 10 del regio decreto 10 ottobre 1914, n. 1158.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-18;1697#art-3

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