Art. 2
In vigore dal 10 lug 1949
I commissari governativi di cui al precedente articolo sono scelti:
a) fra i funzionari del ruolo dei servizi tecnici del Ministero degli affari esteri;
b) fra gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto di grado non inferiore a maggiore;
c) fra i funzionari medici della Sanità pubblica di grado non inferiore all'ottavo, addetti ai servizi di sanità marittima;
d) fra le persone che facciano od abbiano fatto parte della Commissione consultiva tecnica, dell'emigrazione, di cui al decreto Ministeriale 29 dicembre 1945 (citato nelle premesse) e, in casi speciali, fra le persone che, a giudizio del Ministero degli affari esteri, (Direzione generale dell'emigrazione), posseggano particolare competenza in materia di emigrazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-18;1697#art-2