REGIO DECRETO·n. 719·23 maggio 1932

Approvazione del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare.

Abrogato dal 5 ottobre 2019 163 articoli 4 vigenze storicizzate
Consulta online

Indice

compilazione regolamentoRegolamento
Art. 1Applicabilità del regolamento.Art. 2Competenza per l'applicazione del regolamento.Art. 3Procedura per l'applicazione del regolamento.Art. 4Tipo approvato.Art. 5Navigazioni alle quali può essere abilitata la nave.Art. 6Viaggi internazionali.Art. 7Servizi ai quali la nave può essere abilitata.Art. 8Categorie delle navi.Art. 9Tipi delle navi a propulsione meccanica.Art. 10Denominazioni speciali delle navi a propulsione meccanica.Art. 11Tipi e denominazioni delle navi a vela.Art. 12Graduazione nella applicazione del regolamento.Art. 13Definizioni e disposizioni generali.Art. 14Accertamento dell'idoneità alla navigazione delle navi nazionali.Art. 15Documenti che comprovano l'idoneità alla navigazione delle navi nazionali.Art. 16Procedura per l'accertamento iniziale dell'idoneità alla navigazione delle navi nazionali.Art. 17Idoneità alla navigazione delle navi straniere.Art. 18Validità dei documenti che comprovano l'idoneità alla navigazione ed autorizzazioni speciali.Art. 19Definizioni e prescrizioni.Art. 20Visita dello scafo.Art. 21Visita delle macchine motrici.Art. 22Apparato propulsore delle navi a vela.Art. 23Visite delle caldaie e prove idrostatiche.Art. 24Visita dei servizi di bordo.Art. 25Visita dell'impianto radiotelegrafico.Art. 26Prima visita allo scafo ed accessori, alle relative sistemazioni fisse e mobili, alle dotazioni di bordo e ai mezzi di salvataggio.Art. 27Prima visita all'apparato motore ed ai macchinari in genere.Art. 28Visite periodiche ed occasionali agli scafi.Art. 29Visite periodiche ed occasionali agli apparati motori (motrici e caldaie).Art. 30Visite periodiche ed occasionali alle dotazioni ed alle sistemazioni mobili di bordo.Art. 31Visite periodiche ed occasionali ai servizi di bordo.Art. 32Generalità.Art. 33Doppi fondi e doppi fianchi, gavoni e cisterne.Art. 34Paratie stagne.Art. 35Aperture nelle paratie stagne e nei cofani.Art. 36Gallerie degli alberi motori, gallerie per il passaggio di tubi o per comunicazioni, garitte per passaggi di tubi per ventilazione e per comunicazione.Art. 37Ponti stagni.Art. 38Aperture nei ponti, nelle sovrastrutture e nelle murate.Art. 39Sovrastrutture parapetti scale e difese.Art. 40Mezzi di esaurimento delle navi a propulsione meccanica.Art. 41Mezzi di esaurimento delle navi a vela.Art. 42Mezzi di governo delle navi a propulsione meccanica.Art. 43Mezzi di governo delle navi a vela, dei velieri con motore ausiliario e dei motovelieri.Art. 44Argano o mulinello delle ancore.Art. 45Ormeggio e tonneggio.Art. 46Trasmissione di ordini dal ponte di comando.Art. 47Sistemazione per evitare gli abbordi in mare.Art. 48Sistemazioni di carico e scarico.Art. 49Disposizioni per le navi in servizio al 1° gennaio 1933.Art. 50Sistemazione generale dell'apparato motore.Art. 51Depositi di combustibile.Art. 52Depositi di acqua dolce per apparato motoreArt. 53Generatori di vapore - Generalità.Art. 54Guarnimenti delle caldaie ed analoghi recipienti a pressione.Art. 55Prove idrostatiche delle caldaie e della tubolatura di vapore. Prove a caldo.Art. 56Macchine di propulsione e macchinari ausiliari - Generalità.Art. 57Macchine a vapore alternative e a turbine.Art. 58Motori a combustione interna.Art. 59Motrici elettriche.Art. 60Impianto elettrico.Art. 61Impianto frigorifero ed impianti speciali.Art. 62Prore di funzionamento generale degli apparati motore e prove di navigazione.Art. 63Alberatura, attrezzatura e Velatura delle navi a vela.Art. 64Stabilità.Art. 65Compartimentazione di galleggiabilità.Art. 66Calcolo della lunghezza allagabile e della lunghezza ammissibile.Art. 67Regole di compartimentazione.Art. 68Galleggiamenti di compartimentazione.Art. 69Esame preventivo - Disegni e calcoli di galleggiabilità - Certificati.Art. 70Applicazione delle norme sulla galleggiabilità a navi addette al trasporto passeggeri in viaggi non internazionali.Art. 71Obbligo del bordo libero.Art. 72Marche di bordo libero.Art. 73Linea di riferimento.Art. 74Zone - Stagioni.Art. 75Bordi liberi speciali.Art. 76Navi con differenza d'immersione.Art. 77Bordi liberi di galleggiabilità.Art. 78Certificato di bordo libero.Art. 79Tracciamento delle marche.Art. 80Verifica delle marche.Art. 81Disposizioni per le navi straniere.Art. 82Scale delle immersioni.Art. 83Deroghe.Art. 84Bussole.Art. 85Strumenti e dotazioni di rotta.Art. 86Altre dotazioni delle navi a propulsione meccanica abilitate a navigazione di lungo corso, di grande e piccolo cabotaggio.Art. 87Altre dotazioni delle navi a propulsione meccanica abilitate a navigazioni minori.Art. 88Dotazioni speciali delle navi a propulsione meccanica abilitate al trasporto passeggeri.Art. 89Dotazioni degli apparati motori.Art. 90Dotazioni delle navi a vela abilitate a navigazione di lungo corso.Art. 91Dotazioni delle navi a vela abilitate a navigazione di grande e piccolo cabotaggio.Art. 92Dotazioni delle navi a vela abilitate a navigazioni minori.Art. 93Disposizioni speciali.Art. 94Capacità dei mezzi di salvataggio.Art. 95Tipi regolamentari delle imbarcazioni di salvataggio.Art. 96Impiego di tipi di imbarcazioni di salvataggio diversi da quelli regolamentari.Art. 97Motoscafi di salvataggio - Imbarcazione di salvataggio, con motore fisso a combustione interna.Art. 98Requisiti di costruzione delle imbarcazioni di salvataggio.Art. 99Requisiti di insommergibilità delle imbarcazioni di salvataggio.Art. 100Capacità cubica delle imbarcazioni aperte di categoria I.Art. 101Area del ponte nelle imbarcazioni pontate e nelle imbarcazioni aperte categoria II A.Art. 102Numero delle persone che le imbarcazioni di salvataggio sono autorizzate a portare.Art. 103Prove pratiche per determinare la capacità delle imbarcazioni di salvataggio.Art. 104Oggetti di dotazione delle imbarcazioni di salvataggio.Art. 105Zattere di salvataggio e dotazioni delle stesse.Art. 106Apparecchi galleggianti di salvataggio e dotazioni degli stessi.Art. 107Prescrizioni varie.Art. 108Sistemazioni per ammainare le imbarcazioni di salvataggio.Art. 109Sistemazione delle imbarcazioni di salvataggio, delle zattere e degli apparecchi galleggianti.Art. 110Mezzi di salvataggio individuali.Art. 111Numero minimo di coppie di grue; numero minimo di imbarcazioni aperte, capacità cubica complessiva minima delle imbarcazioni di salvataggio prescritte per le navi abilitate al trasporto passeggeri in viaggi internazionali.Art. 112Prescrizioni inerenti ai mezzi di salvataggio per le navi abilitate al trasporto passeggeri in viaggi internazionali di lunga e breve navigazione.Art. 113Mezzi di salvataggio prescritti per le navi abilitate al trasporto passeggeri in viaggi fra porti nazionali o fra porti delle colonie.Art. 114Mezzi di salvataggio prescritti per altre navi.Art. 115Merci pericolose.Art. 116Paratie contro gli incendi.Art. 117Prevenzione incendi.Art. 118Pompe da incendio.Art. 119Tubolature d'incendioArt. 120Mezzi speciali per lo spegnimento di incendi in locali chiusi.Art. 121Estintori portatili e attrezzi vari.Art. 122Sistemazioni e mezzi speciali contro gli incendi di combustibile liquido nei locali degli apparati motori.Art. 123Apparecchi per la respirazione.Art. 124Esenzioni.Art. 125Applicabilità.Art. 126Alloggi dell'equipaggio.Art. 127Segnali d'allarme.Art. 128Sicurezza della navigazione.Art. 129Efficienza dei servizi per la galleggiabilità della nave.Art. 130Marittimi abilitati per imbarcazioni di salvataggio.Art. 131Preparazione dell'equipaggio per l'emergenza dell'abbandono della nave.Art. 132Preparazione e servizi contro gli incendi.Art. 133Prescrizioni speciali per le navi che impiegano combustibile liquido.Art. 134Ruoli d'appello.Art. 135Annotazioni sul giornale nautico.Art. 136Verifiche dell'Autorità marittima.Art. 137Disposizioni generali.Art. 138Documenti.Art. 139Modalità per il rilascio e convalida dei documenti.Art. 140Mezzi di governo.Art. 141Bordo libero.Art. 142Mezzi di salvataggio.Art. 143Personale di bordo.Art. 144Dotazioni.Art. 145Fanali.Art. 146Prevenzione incendi.Art. 147Visite delle navi abilitate al trasporto passeggeri.Art. 148Numero massimo dei passeggeri.Art. 149Visite delle navi da carico, dei pescherecci e dei galleggianti.Art. 150Navi destinate a serviziArt. 151Disposizioni speciali.Art. 152Art. 153Art. 154Art. 155Art. 156Art. 157Art. 158Art. 159Art. 160Art. 161Art. 162

Richiamato da 2 norme

Vedi indice completo

Aggiornamenti recenti

  1. · modifica
  2. · modifica
  3. · modifica
  4. · modifica
  5. · modifica
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo