Elenco A

Art. 4

In vigore dal 22 giu 1948
L'obesità di grado elevato che diminuisca notevolmente l'agilità e la prestanza del soggetto, specialmente quando sia associata a statura bassa. L'obesità di grado minore, quando sia accompagnata da disturbi cardio-circolatori o respiratori, previa osservazione in ospedale militare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-ea-4

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