Elenco A
Art. 3
In vigore dal 22 giu 1948
Il deperimento organico, trascorso il periodo della rivedibilità.
Avvertenza. - Il deperimento organico va valutato come entità a sè e nei suoi gradi solo nei casi nei quali non sia accettabile la causa morbosa che lo sostiene. Negli altri casi, invece, è la causa morbosa stessa, sia per la sua natura, che per la sua gravità, che deve costituire la base del provvedimento medico-legale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-07;603#art-ea-3