Art. 8
In vigore dal 28 nov 1948
L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, composto come appresso:
da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e le foreste, che lo presiede;
da un rappresentante dell'Alto Commissariato per la Sardegna;
dall'ispettore agrario compartimentale per la Sardegna;
da un rappresentante dell'Associazione regionale dei veterinari; da un rappresentante dell'Associazione allevatori sardi;
da un rappresentante dell'Associazione regionale dei dottori in scienze agrarie;
da un rappresentante per ciascuno degli enti che concorrono al mantenimento dell'Istituto con contributo non inferiore alle lire 150 mila.
Il vice presidente sarà eletto in seno al Consiglio fra i suoi componenti.
Il direttore dell'Istituto partecipa alle adunanze del Consiglio con voto consultivo e con funzioni di segretario.
I membri elettivi del Consiglio di amministrazione rimangono in carica per tre anni e possono essere confermati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-05;1308#art-8