Art. 8

In vigore dal 28 nov 1948
L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, composto come appresso: da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e le foreste, che lo presiede; da un rappresentante dell'Alto Commissariato per la Sardegna; dall'ispettore agrario compartimentale per la Sardegna; da un rappresentante dell'Associazione regionale dei veterinari; da un rappresentante dell'Associazione allevatori sardi; da un rappresentante dell'Associazione regionale dei dottori in scienze agrarie; da un rappresentante per ciascuno degli enti che concorrono al mantenimento dell'Istituto con contributo non inferiore alle lire 150 mila. Il vice presidente sarà eletto in seno al Consiglio fra i suoi componenti. Il direttore dell'Istituto partecipa alle adunanze del Consiglio con voto consultivo e con funzioni di segretario. I membri elettivi del Consiglio di amministrazione rimangono in carica per tre anni e possono essere confermati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-05;1308#art-8

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