Art. 10
In vigore dal 28 nov 1948
Con regolamento da emanare dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, è disciplinato il funzionamento dell'Istituto e sono stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, nonché la dotazione organica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di previdenza del personale compreso il direttore, comunque occorrente per le esigenze dell'Istituto medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-05;1308#art-10