Art. 7

In vigore dal 28 nov 1948
L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere sottoposti alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, rispettivamente entro novembre dell'anno precedente e febbraio dell'anno successivo a cui si riferiscono.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-05;1308#art-7

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