Art. 3

In vigore dal 28 nov 1948
L'Istituto cura in particolare: a) lo studio e l'esame dei problemi inerenti alla alimentazione ed all'allevamento razionale del bestiame, con riguardo all'indirizzo zootecnico e caseario della Regione; b) la produzione e la diffusione di scelti riproduttori appartenenti alle razze riconosciute più idonee al miglioramento del patrimonio zootecnico locale; c) lo svolgimento di tutte quelle altre forme di attività che saranno ritenute utili al raggiungimento del fini istituzionali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-05;1308#art-3

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