Art. 1

In vigore dal 28 nov 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 luglio 1912, n. 832, concernente provvedimenti a tutela ed incremento della produzione zootecnica nazionale; Visto il regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125; Visto il regio decreto 19 luglio 1924, n. 1309, che trasforma il regio Istituto zootecnico sardo di Bosa in ente morale consorziale autonomo e detta norme per il funzionamento dell'ente medesimo; Visto il regio decreto 5 giugno 1939, n. 1254, che erige in ente morale l'Ovile sardo di Cagliari; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3; Vista la, deliberazione dell'Alto Commissario per la Sardegna con la quale si assegnano L. 100.000.000 per la istituzione dell'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna; Ritenuta l'opportunità di procedere alla fusione delle istituzioni zootecniche sarde in unico ente; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . È costituito l'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna. L'Istituto è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza dei Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
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