Art. 1
In vigore dal 28 nov 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 832, concernente provvedimenti a tutela ed incremento della produzione zootecnica nazionale;
Visto il regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125;
Visto il regio decreto 19 luglio 1924, n. 1309, che trasforma il regio Istituto zootecnico sardo di Bosa in ente morale consorziale autonomo e detta norme per il funzionamento dell'ente medesimo;
Visto il regio decreto 5 giugno 1939, n. 1254, che erige in ente morale l'Ovile sardo di Cagliari;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
Vista la, deliberazione dell'Alto Commissario per la Sardegna con la quale si assegnano L. 100.000.000 per la istituzione dell'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna;
Ritenuta l'opportunità di procedere alla fusione delle istituzioni zootecniche sarde in unico ente;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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È costituito l'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna.
L'Istituto è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza dei Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-05-05;1308#art-1