Art. 5
In vigore dal 12 mag 1948
I concedenti dei fondi a mezzadria e colonia trattengono l'importo dei contributi dovuti eventualmente dal colono o mezzadro per conto dei dipendenti assunti per lavoro di spettanza dello stesso colono o mezzadro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-19;401#art-5