Art. 2

In vigore dal 12 mag 1948
Le misure dei contributi come indicate nell'allegata tabella si applicano alle giornate di lavoro accertate nei confronti delle singole aziende a norma del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e delle relative disposizioni di attuazione. Nei confronti di quelle aziende nelle quali prestano la propria opera salariati fissi, il numero delle giornate da essi impiegate sarà considerato, ai fini della applicazione dei contributi, in 300. Ove i predetti salariati siano addetti alle colture ed al bestiame, tali giornate verranno detratte da quelle complessivamente attribuite all'azienda, per la coltivazione dei fondi e per il bestiame. Nei confronti delle aziende coloniche e mezzadrili, il numero delle giornate impiegate da ogni unità lavorativa del nucleo familiare sarò considerato, ai fini della applicazione dei contributi, in 240. I proprietari di terre affittate sono tenuti a corrispondere le quote previste nella allegata tabella per i salariati fissi ed i giornalieri di campagna per ogni giornata di lavoro accertata a loro carico per le opere di miglioria e sistemazione del fondo, ai sensi dell' del regio decreto-legge. 24 settembre 1940, n. 1949.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-19;401#art-2

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