Art. 4
In vigore dal 12 mag 1948
Per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro in agricoltura la quota di contributo sarà fissata per ogni provincia dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste.
In quelle province nelle quali il riferimento alle giornate di lavoro possa risultare equivalente al riferimento dell'estimo catastale, la quota relativa potrà essere, d'accordo con il Ministro per le finanze ed ai sensi del primo comma dell' della legge 16 giugno 1939, n. 942, inscritta nei ruoli della imposta fondiaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-19;401#art-4