Art. 3
In vigore dal 12 mag 1948
Qualora durante l'anno 1948 si verificassero variazioni del contributo per l'assicurazione invalidita e vecchiaia ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, o del contributo integrativo per l'assicurazione contro la tubercolosi ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, o del contributo per il "Fondo di Solidarietà sociale" ai sensi dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, sarà provveduto con apposito provvedimento alle correlative variazioni delle quote di contributo fissate nella tabella allegata al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-19;401#art-3