Art. 5
In vigore dal 13 apr 1948
A parziale modifica di quanto è prescritto nelle avvertenze per la compilazione dei libri di testo, allegate al decreto luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 459, è consentito che i libri sussidiari delle varie materie siano presentati o in fascicolo separato per materia o in volumi comprendenti due o più libri, purchè si riferiscano alla stessa classe, e purchè il raggruppamento dei testi non sia ottenuto a danno dell'ampiezza di svolgimento della materia trattata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-01-28;175#art-5