Art. 4
In vigore dal 13 apr 1948
È vietata l'adozione di libri di testo, di cui siano autori funzionari direttivi o ispettivi o provveditori agli studi, nelle scuole comprese nel territorio di rispettiva competenza. Il territorio di competenza degli ispettori non assegnati a circoscrizioni è considerato uguale a quello del provveditore.
Edel pari vietata, in tutte le scuole, l'adozione di libri di testo di cui siano autori ispettori centrali per le scuole elementari.
Il divieto di adozione si estende al caso in cui autore del libro di testo sia coniuge o parente entro il secondo grado, di uno dei funzionari indicati nei commi precedenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-01-28;175#art-4