Art. 1
In vigore dal 13 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
Visto il Regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
Visto il decreto luogotenenziale 24 maggio 1945, numero 459;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 714;
Visto il decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, numero 765;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 ottobre 1947, n. 1497;
Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consigli dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Le norme stabilite, in materia di libri di testo, nel capo III del titolo V del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 20 aprile 1928, n. 1297, in parte modificato dal decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 765, sono abrogate e sostituite dagli articoli che seguono.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-01-28;175#art-1