Art. 1

In vigore dal 13 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577; Visto il Regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297; Visto il decreto luogotenenziale 24 maggio 1945, numero 459; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 714; Visto il decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, numero 765; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 ottobre 1947, n. 1497; Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, numero 100; Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consigli dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Le norme stabilite, in materia di libri di testo, nel capo III del titolo V del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 20 aprile 1928, n. 1297, in parte modificato dal decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 765, sono abrogate e sostituite dagli articoli che seguono.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-01-28;175#art-1

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