Art. 2
In vigore dal 13 apr 1948
Prima, che s'inizi il periodo degli esami, e in ogni caso non prima dell'ultimo mese di scuola, si provvede alla scelta dei libri di testo, conformi ai programmi per il successivo anno scolastico.
I maestri di ciascuna scuola si riuniscono, all'uopo, sotto la presidenza del direttore o del maestro più anziano. È invitato a partecipare alla riunione un rappresentante dei genitori degli alunni. S'intende, a questo effetto, conte scuola l'insieme delle classi di uno stesso centro di popolazione dipendenti da un direttore didattico o l'insieme delle classi che costituiscono nella città unico aggregato scolastico.
Per i testi da adottare in ciascuna classe, il maestro, che presumibilmente vi terrà l'insegnamento nell'anno scolastico successivo, indica i testi prescelti; gli altri maestri possono esporre le loro osservazioni ed esprimere il proprio parere, ma la decisione definitiva è in ogni caso rimessa al maestro proponente, che ne assume la responsabilità in una motivata relazione scritta.
Non è obbligatoria l'adozione degli stessi testi nelle classi parallele di una medesima scuola.
Nel verbale della riunione devono essere espressamente indicati i libri adottati per le singole classi e i nomi dei maestri che li hanno scelti.
Nelle scuole a classi non separate provvede senza altro alla scelta il maestro delle classi, che redige una relazione.
Il verbale e le relazioni sono inviati all'ispettore, firmati dagli insegnanti interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-01-28;175#art-2