Art. 7
In vigore dal 31 mar 1948
Gli assegni vitalizi indiretti a carico dell'ex Opera di previdenza, aventi una decorrenza anteriore al 1 luglio 1947, sono elevati, da quest'ultima data, rispettivamente a L. 18.000 annue per gli assegni a favore di vedove e a L. 15.000 annue per gli assegni a favore di orfani, genitori o collaterali.
Con effetto dalla stessa data la misura minima degli assegni vitalizi diretti a carico dell'ex Opera di previdenza, aventi una decorrenza anteriore al 1 luglio 1947, è elevata a L. 18.000 annue.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 gennaio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - DEL VECCHIO - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 36. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-01-26;127#art-7