Art. 7

In vigore dal 31 mar 1948
Gli assegni vitalizi indiretti a carico dell'ex Opera di previdenza, aventi una decorrenza anteriore al 1 luglio 1947, sono elevati, da quest'ultima data, rispettivamente a L. 18.000 annue per gli assegni a favore di vedove e a L. 15.000 annue per gli assegni a favore di orfani, genitori o collaterali. Con effetto dalla stessa data la misura minima degli assegni vitalizi diretti a carico dell'ex Opera di previdenza, aventi una decorrenza anteriore al 1 luglio 1947, è elevata a L. 18.000 annue. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - FANFANI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 36. - FRASCA
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