Art. 3
In vigore dal 31 mar 1948
Per i casi in cui gli assegni vitalizi indiretti hanno decorrenza non anteriore al 1 luglio 1947, la tabella degli assegni medesimi annessa al regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, è sostituita da quelli allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per il tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-01-26;127#art-3