Titolo I›Capo I
Art. 2
Organizzazione
In vigore dal 18 mag 2024
1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in:
a) quattro dipartimenti, dodici uffici dirigenziali di livello generale centrali, ivi incluso quello di cui all', e quindici uffici dirigenziali di livello generale periferici dotati di autonomia speciale di cui all', commi 2, lettera a), e 3, lettera a); è, altresì, previsto un posto dirigenziale di livello generale di cui all', comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso il Gabinetto, secondo quanto previsto dall', comma 11;
b) uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-03-15;57#art-2