Capo II
Art. 3
I Dipartimenti
In vigore dal 18 mag 2024
1. I Dipartimenti assumono la denominazione di:
a) Dipartimento per l'amministrazione generale - DiAG;
b) Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale - DiT;
c) Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale - DiVa;
d) Dipartimento per le attività culturali - DiAC.
2. Il Dipartimento per l'amministrazione generale è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale Risorse umane e organizzazione;
b) Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio;
c) Direzione generale Affari europei e internazionali;
d) Direzione generale Digitalizzazione e comunicazione.
3. Fino alla scadenza indicata dall', comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, presso il Dipartimento per l'amministrazione generale opera l'Unità di missione di cui all'.
4. Il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale è articolato nei seguenti tre uffici dirigenziali di livello generale:
a) Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio;
b) Direzione generale Archivi;
c) la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma di cui all', che opera nell'ambito del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, come articolazione organizzativa.
5. Fino alla scadenza indicata dall', comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, presso il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale opera la Soprintendenza speciale di cui all'.
6. Il Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale è articolato nei seguenti quindici uffici dirigenziali di livello generale:
a) Direzione generale Musei;
b) quattordici musei e parchi archeologici dotati di autonomia speciale di cui all', comma 3, lettera a), che operano, come articolazioni organizzative, nell'ambito del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale.
7. Il Dipartimento per le attività culturali è articolato nei seguenti quattro uffici dirigenziali di livello generale:
a) Direzione generale Spettacolo;
b) Direzione generale Cinema e audiovisivo;
c) Direzione generale Creatività contemporanea;
d) Direzione generale Biblioteche e istituti culturali.
8. I Capi dei Dipartimenti, dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola ciascun Dipartimento, svolgono compiti di coordinamento, monitoraggio, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento e sono responsabili, a norma dell', comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro.
9. Essi svolgono i compiti previsti dall', comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento.
10. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il Capo del Dipartimento:
a) assicura la stretta integrazione tra le attività degli uffici nello svolgimento delle funzioni;
b) rappresenta unitariamente i rispettivi Dipartimenti nelle relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti del settore pubblico;
c) fornisce, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro.
11. I Capi dei Dipartimenti, ai sensi dell', commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e del combinato disposto dell', comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999 e dell', comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esercitano un'azione di indirizzo, di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sull'attività degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento. A tal fine adottano direttive specifiche per l'espletamento dei poteri di direzione e di indirizzo, nonché per individuare categorie di atti e di provvedimenti amministrativi di particolare rilevanza, anche di spesa, di cui all', comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con riferimento a tali atti e provvedimenti è previsto un potere sostitutivo in caso di inerzia, nonché il rilascio di un preventivo nulla osta all'adozione, previa verifica di idoneità al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto delle priorità, dei piani, dei programmi e delle direttive, in attuazione degli indirizzi del Ministro. L'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia e il diniego del nulla osta sono comunicati al Ministro per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto. I Capi dei Dipartimenti esercitano, altresì, l'azione generale di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di monitoraggio di cui ai periodi precedenti anche sugli uffici di livello dirigenziale generale dotati di autonomia speciale di cui all', comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), afferenti al proprio Dipartimento.
12. I Capi dei Dipartimenti assicurano il coordinamento dell'azione amministrativa anche mediante la Conferenza dei Capi dei Dipartimenti di cui all', nonché attraverso l'istituzione e il coordinamento di gruppi di lavoro temporaneo per la trattazione di questioni specifiche o per il perseguimento di particolari obiettivi che necessitano del concorso di più dipartimenti o di più direzioni generali, anche per gli atti di pianificazione strategica.
13. I Dipartimenti e le Direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento, nonché ogni altra funzione attribuita al Ministero dalla vigente normativa, raccordandosi con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ivi incluse:
a) la gestione relativa al contenzioso, nelle materie di rispettiva competenza;
b) la formulazione di proposte, nelle materie di rispettiva competenza, per la partecipazione del Ministero alla programmazione e all'impiego dei fondi europei, le politiche di coesione, nonché la gestione dei piani e dei rispettivi fondi assegnati;
c) l'individuazione di strategie di intervento idonee a garantire adeguata tutela, valorizzazione e promozione dell'intero patrimonio culturale;
d) la promozione di iniziative di ricerca in materia di beni e attività culturali, nell'ambito delle rispettive competenze;
e) la cura del raccordo tra l'ordinamento italiano e i processi normativi dell'Unione europea (UE) attraverso la partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE e all'attuazione delle normative europee sul piano interno nelle materie di rispettiva competenza, raccordandosi con gli uffici di diretta collaborazione;
f) la formulazione di proposte al Ministro, sentiti i direttori generali afferenti e i titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all', comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14. Presso uno dei Dipartimenti è conferito, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche, un incarico di livello dirigenziale generale ai sensi dell', comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo quanto previsto dall', comma 4.
15. I Dipartimenti e le Direzioni generali possono stipulare convenzioni e accordi con istituti superiori, organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale, università statali e non statali e loro consorzi, in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito «Codice», dandone preventiva informazione al Dipartimento per l'amministrazione generale, anche al fine di assicurare l'unitarietà e l'economicità dell'azione dell'amministrazione.
16. Il Ministero si avvale, altresì, delle società in house per le attività strumentali alle finalità ed alle attribuzioni istituzionali nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea e nazionale per la gestione in house.
Storico versioni
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