Capo IV
Art. 23
Dotazioni organiche
In vigore dal 3 gen 2024
1. I posti di funzione dirigenziale e le dotazioni organiche del Ministero sono determinati, in formato tabellare, nell'Allegato facente parte integrante del presente regolamento.
2. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, si provvede ai sensi dell' del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro della salute, avente natura non regolamentare, si provvede, ai sensi dell', comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell', commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero, nonché alla definizione dei relativi compiti.
4. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell', comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per accertarne funzionalità ed efficienza anche ai fini della sua eventuale revisione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;196#art-23