Capo III
Art. 7
Ufficio stampa
In vigore dal 20 dic 2023
1. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa, con particolare riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale, ivi comprese le attività sui social media.
2. All'Ufficio stampa è preposto il Capo dell'Ufficio stampa, il quale è scelto dal Ministro tra giornalisti, operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, enti, organismi e imprese pubbliche, in possesso di specifica capacità e comprovata esperienza nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, iscritto all'albo nazionale dei giornalisti ai sensi dell', comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;177#art-7