Capo III

Art. 6

Ufficio legislativo

In vigore dal 20 dic 2023
1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione dell'attività normativa nelle materie di competenza del Ministero, assicurando il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento e la qualità del linguaggio normativo. Segue la normativa dell'Unione europea nelle materie di interesse del Ministero, svolge attività di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi al turismo e la formazione delle relative leggi di adeguamento in collaborazione con il Consigliere diplomatico, cura l'istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa nei confronti del Ministro, degli altri Uffici di diretta collaborazione e del Segretario generale, nonché, limitatamente alle questioni interpretative di massima che presentano profili di interesse generale, delle Direzioni generali; svolge funzione di assistenza nei rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata, con le autorità amministrative indipendenti, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato; sovraintende al contenzioso internazionale, europeo e costituzionale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;177#art-6

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