Capo III

Art. 10

Segreterie dei Sottosegretari di Stato

In vigore dal 20 dic 2023
1. I Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai rispettivi Sottosegretari. 2. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre il Capo della segreteria, è assegnato personale appartenente alle amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di otto unità, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.
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