Capo IV
Art. 12
Trattamento economico
In vigore dal 20 dic 2023
1. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di cui all', comma 4 è determinato, ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nelle seguenti misure:
a) per il Capo di gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell', comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al Segretario generale pro tempore del Ministero;
b) per il Capo dell'Ufficio legislativo in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell', comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale del Ministero;
c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Consigliere diplomatico, nonché per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;
d) al Capo dell'Ufficio stampa è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo;
e) ai dirigenti non generali dei ruoli delle amministrazioni pubbliche assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale;
f) il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico in ragione della complessità degli obiettivi assegnati. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti del centro di responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero;
g) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi per il lavoro straordinario nonché finalizzati all'incentivazione della produttività e il miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui all' comma 2, i responsabili degli stessi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
h) ai consiglieri di cui all', comma 4 è riconosciuto un compenso onnicomprensivo nel limite complessivo di spesa, per tutte le posizioni attivabili, di 250.000 euro annui. Il compenso individuale per tali incarichi non potrà superare la spesa complessiva di 70.000 euro annui e verrà determinato sulla base della complessità dell'incarico da svolgere, dell'impegno lavorativo richiesto nonché sulla base della valutazione degli obiettivi che verranno conferiti agli esperti;
i) al Capo di Gabinetto, al Capo dell'Ufficio legislativo, al Capo della Segreteria del Ministro nonché ai vice Capo di gabinetto e al Vice Capo della Segreteria del Ministro, ove nominati, in relazione alle responsabilità connesse alle peculiarità degli incarichi di vertice rivestiti può essere attribuita una indennità avente natura di retribuzione accessoria nel limite massimo pro-capite di 35.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sull'attività produttiva, da determinarsi con decreto del Ministro, nel limite complessivo di spesa di 150.000 euro annui. Per le medesime figure la predetta indennità si somma alla retribuzione accessoria ad essi spettante.
2. Per i titolari degli Uffici di cui all' comma 2 e per il relativo personale il trattamento economico previsto dal comma 1 del presente articolo si applica nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, altresì, quanto previsto dall' del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;177#art-12