Capo I
Art. 1
Funzioni del Ministero
In vigore dal 20 dic 2023
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l';
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare il Capo XII-bis;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», e, in particolare, l'articolo, 1, comma 7;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell' della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, gli ;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, gli articoli 10-bis e 13;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», e, in particolare, l', commi da 7 a 12;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, gli ;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Visto il Decreto Interministeriale del Ministero del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2021, n. 1745, con il quale, ai sensi dell', comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata istituita presso il Ministero del turismo l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
Ritenuto necessario provvedere al riordino dell'organizzazione ministeriale, tenuto conto dei compiti e delle funzioni attribuite al Ministero del turismo dalla normativa vigente, nonché dei contingenti di organico delle qualifiche di livello dirigenziale e non dirigenziale, rideterminati con i citati decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, e successive modifiche e integrazioni, nonché decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, e successive modifiche e integrazioni;
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con nota prot. n. 23221/23 del 27 settembre 2023 del Direttore della Direzione generale degli Affari generali e delle Risorse umane e nell'incontro tenutosi in data 5 ottobre 2023;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 3 agosto 2023;
Visti i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 12 settembre 2023 e del 24 ottobre 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2023;
Sulla proposta del Ministro del turismo, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Funzioni del Ministero
1. Il Ministero del turismo, di seguito denominato «Ministero», in attuazione dell'art. 54-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge le seguenti funzioni:
a) cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali;
b) cura le relazioni con l'Unione europea e con le organizzazioni internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
c) gestisce i rapporti con le regioni e le province autonome, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza in tema di elaborazione e attuazione di piani di sviluppo delle politiche turistiche e ricettive nazionali;
d) cura, per quanto di competenza, i rapporti con le regioni, le province e gli enti locali nell'ambito del coordinamento e dell'integrazione dei programmi operativi nazionali e di quelli regionali, provinciali e comunali;
e) definisce e attua le politiche governative per la valorizzazione turistica dei territori montani, delle aree interne e delle isole minori;
f) ha la titolarità del portale "Italia.it", di cui all', comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106, nonché dei diritti connessi al dominio stesso e della relativa piattaforma tecnologica, al fine di coordinare e indirizzare strategicamente la strutturazione del portale medesimo e le attività di promozione delle politiche turistiche nazionali svolte per mezzo di esso;
g) cura i rapporti con le associazioni di categoria, le imprese turistiche e le associazioni dei consumatori;
h) svolge le funzioni di propria competenza in tema di promozione delle iniziative volte al potenziamento dell'offerta turistica e al miglioramento dei servizi turistici e ricettivi, anche inerenti alle fiere e all'agriturismo, in raccordo con le regioni, gli enti territoriali e gli enti vigilati, ferme le diverse competenze delle altre amministrazioni;
i) programma e gestisce gli interventi di propria competenza nell'ambito dei fondi strutturali;
l) promuove gli investimenti di propria competenza all'estero e in Italia;
m) sviluppa iniziative di assistenza e tutela dei turisti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;177#art-1