Art. 9

Trattamento economico degli organi di Direzione generale degli enti

In vigore dal 7 ott 2022
1. I Direttori generali degli enti, inquadrati secondo i rispettivi ordinamenti quali organi di amministrazione, percepiscono un trattamento economico pari a quello dei Capi dipartimento, dei dirigenti di prima o di seconda fascia in ragione della classe dimensionale di cui all', comprendente parte fissa e variabile e di risultato, in conformità ai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi del comparto dell'Amministrazione vigilante. È attribuito un trattamento economico corrispondente a quello di dirigente di seconda fascia ai Direttori generali degli enti rientranti nella I, II e III classe dimensionale di cui all', ovvero di dirigente di prima fascia per gli enti appartenenti alla IV classe dimensionale o di Capo Dipartimento ai direttori generali degli enti di cui alla V classe dimensionale, fatte salve diverse disposizioni di legge. 2. In relazione a quanto previsto dal comma 1 può essere applicata la procedura di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2022-08-23;143#art-9

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