Art. 8
Gettoni di presenza e rimborsi spese
In vigore dal 7 ott 2022
1. I gettoni di presenza, corrisposti in aggiunta al compenso fisso, possono essere riconosciuti per i componenti degli organi di enti di notevole complessità organizzativa ai quali, per statuto o ordinamento, viene richiesto un impegno particolarmente rilevante e possono essere previsti esclusivamente in occasione delle riunioni degli organi collegiali ordinari e straordinari di amministrazione e controllo.
2. I gettoni di presenza sono erogabili in misura complessiva non superiore al 20% dell'emolumento annuo e comprendono anche il ristoro delle minute spese, con esclusione di quelle di viaggio e soggiorno.
3. Il provvedimento di determinazione dei gettoni di presenza, da proporsi per singolo organo statutario unitamente a quella del compenso, è stabilito ai sensi dell', comma 3.
4. È vietata la corresponsione:
a) di più di un gettone di presenza per componente per ogni singola giornata, ancorchè nella stessa sia chiamato a partecipare a consessi diversi dello stesso ente;
b) del gettone di presenza laddove l'organo convocato non abbia raggiunto il numero legale.
5. I rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio non concorrono alla formazione del compenso, fatte salve specifiche norme di settore, e spettano solo per lo svolgimento delle attività istituzionali svolte al di fuori della sede di servizio o laddove disciplinati dagli atti di conferimento dell'incarico o dal decreto di determinazione del compenso stesso, ovvero previsti da leggi o regolamenti vigenti negli ordinamenti particolari degli enti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2022-08-23;143#art-8