Art. 7

Determinazione del compenso degli organi amministrativi e di controllo straordinari e di altri organi di indirizzo

In vigore dal 7 ott 2022
1. Agli organi straordinari di amministrazione e di controllo, ove previsto, viene attribuito un compenso non superiore a quello riconosciuto ai componenti dell'organo sostituito. 2. Laddove l'organo sostituito sia di natura onorifica o gratuita, può essere previsto un compenso per l'organo straordinario nominato in sostituzione del titolare ordinario nella misura non superiore a quella prevista quale importo base ai sensi dell'. 3. Qualora gli organi straordinari sostituiscano più organi di amministrazione, il compenso attribuito non può essere superiore a quello per il quale viene riconosciuto il compenso maggiore. 4. Gli altri eventuali organi di indirizzo amministrativo previsti dagli ordinamenti particolari o dagli Statuti sono di norma gratuiti, salvo diversamente previsto da specifiche norme di settore. In tali casi, l'eventuale riconoscimento di un compenso è sottoposto alla procedura di cui all'. 5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per i Commissari di Governo e i Commissari speciali previsti da altra normativa.
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