Art. 13
Norma transitoria e abrogazioni
In vigore dal 7 ott 2022
1. I compensi fissati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere applicati dagli enti fino alla scadenza dei relativi mandati fatto salvo quanto previsto dall', comma 7, e, comunque, fino a nuova determinazione ai sensi dell', comma 1.
2. La direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, cessa di avere effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 agosto 2022
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2280
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2022-08-23;143#art-13