Titolo X

Art. 76

Estinzione del procedimento disciplinare

In vigore dal 28 dic 2021
1. Il procedimento disciplinare, ove non sia intervenuta sospensione a seguito di azione penale, si estingue trascorso un anno dalla data della comunicazione delle ultime contestazioni. 2. L'estinzione comporta la revoca della sospensione cautelare eventualmente disposta e dell'esclusione dagli avanzamenti. 3. All'atto della cessazione del rapporto di impiego, si estingue il procedimento disciplinare.
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