Titolo X
Art. 76
Estinzione del procedimento disciplinare
In vigore dal 28 dic 2021
1. Il procedimento disciplinare, ove non sia intervenuta sospensione a seguito di azione penale, si estingue trascorso un anno dalla data della comunicazione delle ultime contestazioni.
2. L'estinzione comporta la revoca della sospensione cautelare eventualmente disposta e dell'esclusione dagli avanzamenti.
3. All'atto della cessazione del rapporto di impiego, si estingue il procedimento disciplinare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-76