Titolo X
Art. 80
Effetti del provvedimento penale di assoluzione sulla sospensione cautelare
In vigore dal 28 dic 2021
Effetti del provvedimento penale di assoluzione
sulla sospensione cautelare
1. Quando nei confronti del dipendente sospeso cautelarmente dal servizio e dalla retribuzione ai sensi dell', commi 2 e 5, sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, perché il fatto non sussiste o perché il dipendente non lo ha commesso, la sospensione è rimossa e il dipendente ha diritto al trattamento economico non percepito, esclusi i compensi e le indennità che presuppongono l'effettiva prestazione del servizio o il disimpegno di particolari funzioni o mansioni e dedotte le somme corrisposte a titolo di assegno alimentare. Con riferimento al periodo di sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione, il dipendente ha inoltre diritto a una ricostruzione dei passaggi di livello sulla base dei criteri definiti nell'.
2. In tutti gli altri casi di sentenze, passate in giudicato, di assoluzione per motivi diversi da quelli di cui al precedente comma, di non doversi procedere o di non luogo a procedere ovvero in caso di decreto di archiviazione, la sospensione può essere mantenuta. Detta sospensione è peraltro rimossa, con gli effetti di cui al precedente comma, qualora non venga iniziato a carico del dipendente procedimento disciplinare entro tre mesi dalla data in cui il dipendente interessato abbia notificato all'Agenzia, nel testo integrale, la sentenza o il decreto di archiviazione, ovvero questi siano venuti a conoscenza dell'Agenzia stessa.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-80