Titolo X

Art. 74

Procedimento disciplinare - Contestazione degli addebiti e deduzioni del dipendente

In vigore dal 28 dic 2021
Procedimento disciplinare - Contestazione degli addebiti e deduzioni del dipendente 1. Le mancanze che possono dar luogo a provvedimenti disciplinari debbono essere contestate al dipendente. 2. La comunicazione delle contestazioni è effettuata mediante consegna dell'originale delle stesse all'interessato, il quale ne rilascia ricevuta sulla copia. L'eventuale rifiuto deve risultare da attestazione del Capo del Servizio incaricato della consegna. 3. Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione si ritiene validamente effettuata, senza ulteriori formalità, trascorsi dieci giorni dall'invio di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento o altre modalità equivalenti, indirizzata al recapito reso noto dall'interessato a norma dell', comma 4, lettera b). 4. Il dipendente può presentare deduzioni scritte in merito alle contestazioni entro il termine di venti giorni dalla comunicazione. Tale termine può essere prorogato, su richiesta motivata del dipendente, per non più di cinque giorni. 5. Il dipendente deferito alla Commissione di disciplina è sospeso, fino alla definizione del procedimento disciplinare, dall'esame ai fini dei passaggi di livello e di segmento professionale. 6. Nei confronti del dipendente sospeso ai sensi dell', comma 1, la contestazione degli addebiti deve intervenire tempestivamente e comunque entro tre mesi dalla sospensione cautelare. Intervenute le contestazioni, e semprechè il procedimento disciplinare non sia sospeso ai sensi dell', comma 1, il dipendente sospeso può chiedere che il procedimento sia definito entro cinque mesi decorrenti dalla data di notifica della richiesta. Il provvedimento di diniego, motivato, è comunicato al dipendente.
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