Art. 9

Altre ipotesi di responsabilità

In vigore dal 2 feb 2022
1. L'incarico è revocato e non è corrisposto alcun incentivo al soggetto incaricato che, nello svolgimento dei compiti assegnati per l'esecuzione di funzioni tecniche, risulti responsabile di: a) violazioni degli obblighi previsti dalla legge, dalla contrattazione collettiva di lavoro e dal codice di comportamento; b) errori, omissioni o negligenze, non ricompresi nei casi di cui alla lettera a), tali da determinare aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni per la Presidenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-11-18;239#art-9

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