Art. 10
Accertamento della responsabilità
In vigore dal 2 feb 2022
1. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui agli è svolto dal RUO, sentiti il RUP e il dipendente.
2. Nei confronti del RUP l'accertamento è svolto dal RUO, sentiti il dirigente del RUP e il RUP medesimo.
3. La Presidenza, a seguito della comunicazione del RUO, procede al recupero dell'incentivo indebitamente percepito a valere sul trattamento economico dovuto al dipendente, anche mediante rateazione in ragione degli importi dovuti.
4. L'accertamento di cui ai commi 1 e 2 non è sostitutivo di altre forme di contestazione e accertamento previste dalle vigenti disposizioni per l'imputazione di eventuali responsabilità, anche disciplinari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-11-18;239#art-10