Art. 7

Determinazione degli importi

In vigore dal 2 feb 2022
1. La determinazione degli importi spettanti al personale incaricato avviene con provvedimento del RUO, previo accertamento positivo effettuato dal dirigente del RUP sulla base di apposita attestazione delle attività concretamente svolte rilasciata da parte del RUP. 2. La liquidazione può essere corrisposta anche in corrispondenza dei certificati di pagamento emessi sulla base degli stati di avanzamento lavori. Per i servizi e le forniture la liquidazione può essere corrisposta in concomitanza dell'emissione dei certificati di pagamento prodotti a seguito delle verifiche periodiche di conformità o di regolare esecuzione. 3. Le prestazioni sono da considerarsi rese: a) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori; b) per il collaudo tecnico amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale; c) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento; d) per la verifica dei progetti, con l'invio al responsabile unico del procedimento della relazione finale di verifica; e) per le procedure di bando, con la pubblicazione dell'aggiudicazione; f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche; g) per le verifiche di conformità, con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione. 4. Nel caso in cui a uno stesso dipendente siano affidati, nell'ambito della medesima opera o lavoro, più incarichi tecnici, la quota dell'incentivo spettante è pari alla somma delle quote relative alle singole prestazioni svolte, nei limiti di cui al comma 6. 5. In caso di cessazione dell'incarico per motivazioni diverse da quelle di cui agli , l'incentivo spettante è liquidato in proporzione alle attività effettivamente svolte. 6. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, quinto periodo, del Codice, gli incentivi per funzioni tecniche, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo e sono calcolati secondo il criterio di competenza, in relazione alle attività svolte nell'anno di riferimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-11-18;239#art-7

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