Art. 5

Termini per le prestazioni

In vigore dal 2 feb 2022
1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico, o con atto successivo, sono indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. 2. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del Codice e dalle relative norme attuative. 3. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle procedure e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-11-18;239#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo