Capo II
Art. 20
Funzioni e compiti
In vigore dal 8 ott 2021
1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance svolge le funzioni e i compiti di cui all', commi 2, 4 e 4-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, ed ogni altra funzione attribuita dalla legge.
2. La validazione della Relazione sulla performance è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 150 del 2009.
3. Agli oneri per il funzionamento dell'Organismo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-07-29;128#art-20