Capo I
Art. 16
Capitanerie di porto e Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinierio
In vigore dal 22 dic 2023
Capitanerie di porto e Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri
1. Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero ai sensi dell' della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell' della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dell'articolo 135 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed esercitano funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero. Presso il Ministero opera il Reparto ambientale marino, istituito ai sensi dell' della legge 31 luglio 2002, n. 179 e posto alle dipendenze funzionali del Ministro per le attività di tutela e difesa dell'ambiente marino e costiero, con compiti di raccordo con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera relativamente alle attività svolte dalle Capitanerie di porto anche ai fini del perseguimento degli obiettivi indicati dal Ministro.
2. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, comprese quelle di sicurezza energetica, dal Ministro dipende il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, incluso il Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica ai sensi dell', comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il Ministro si avvale, altresì, dei reparti delle altre forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-07-29;128#art-16