Capo I
Art. 12
Direzione generale valutazioni ambientali
In vigore dal 22 dic 2023
1. La Direzione generale valutazioni ambientali (VA) svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:
a) attività connesse a situazioni a rischio di incidente rilevante, per quanto di competenza del Ministero;
b) concertazione di piani e programmi di settore, di competenza di altre amministrazioni a carattere nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto ambientale;
c) gestione delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, e autorizzazione integrata ambientale (VIA, VAS e AIA), avvalendosi delle rispettive commissioni; autorizzazioni alla movimentazione di fondali marini per attività ed opere sottoposte a VIA statale nonché autorizzazioni agli scarichi in mare da piattaforma;
d) collaborazione con la AEIF nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; supporto all'Ufficio legislativo nell' attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, dando informativa alla AEIF; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEIF nelle attività relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attività istruttorie nelle materie di competenza;
e) prevenzione e protezione dall'inquinamento acustico e da campi elettromagnetici;
f) prevenzione e protezione da radiazioni ionizzanti;
g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2023, N. 180.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-07-29;128#art-12