Capo II

Art. 18

Organismo indipendente di valutazione della performance

In vigore dal 8 ott 2021
Organismo indipendente di valutazione della performance 1. Presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro in posizione di autonomia organizzativa, operativa e valutativa, opera l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all' del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato «Organismo». 2. L'Organismo esercita i compiti e le funzioni di cui all' del decreto legislativo n. 150 del 2009 e riferisce direttamente al Ministro. 3. L'Organismo è nominato per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta, secondo le modalità e i criteri di cui agli del decreto legislativo n. 150 del 2009. 4. L'Organismo è costituito da un organo collegiale composto da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, individuati, assicurando l'equilibrio di genere, tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale di cui al citato articolo 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.
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