Capo II
Art. 18
Organismo indipendente di valutazione della performance
In vigore dal 8 ott 2021
Organismo indipendente di valutazione
della performance
1. Presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro in posizione di autonomia organizzativa, operativa e valutativa, opera l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all' del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato «Organismo».
2. L'Organismo esercita i compiti e le funzioni di cui all' del decreto legislativo n. 150 del 2009 e riferisce direttamente al Ministro.
3. L'Organismo è nominato per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta, secondo le modalità e i criteri di cui agli del decreto legislativo n. 150 del 2009.
4. L'Organismo è costituito da un organo collegiale composto da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, individuati, assicurando l'equilibrio di genere, tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale di cui al citato articolo 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-07-29;128#art-18