Capo III

Art. 23

Ufficio legislativo

In vigore dal 22 dic 2023
1. L'Ufficio legislativo coordina e definisce gli schemi dei provvedimenti normativi di competenza del Ministero di natura legislativa, regolamentare e non regolamentare; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri; assicura l'analisi e la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti e la qualità del linguaggio normativo, nonché il corretto recepimento e la completa attuazione della normativa dell'Unione europea. 2. L'Ufficio legislativo cura i rapporti con il Parlamento, segue l'andamento dei lavori parlamentari, cura gli atti del sindacato ispettivo, sovrintende al contenzioso giurisdizionale ordinario, amministrativo e costituzionale ivi inclusa la formulazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri della richiesta di autorizzazione alla costituzione di parte civile nei processi penali, cura, per l'esame dei provvedimenti normativi di competenza, i rapporti con il Sistema delle Conferenze e, in particolare, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla consulenza giuridica sulle questioni di particolare rilevanza su richiesta del Ministro. 3. Presso l'Ufficio legislativo opera il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all' della legge 24 dicembre 2012, n. 234, costituito da un coordinatore, individuato nel limite del contingente di cui all', e da referenti designati per competenza dai dipartimenti e dalle direzioni generali. L'Ufficio legislativo, per il tramite del Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all' della legge 24 dicembre 2012, n. 234, coordina le attività relative alle procedure d'infrazione e le fasi di precontenzioso, sulla base del supporto istruttorio dei dipartimenti e delle direzioni generali competenti per materia, coordinandosi con l'Ufficio di gabinetto; monitora le attività relative alla partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE con il supporto del DiAG. 4. All'Ufficio legislativo è preposto il Capo dell'Ufficio legislativo il quale è nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonché tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati del libero foro iscritti al relativo albo professionale da almeno quindici anni e soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa. 5. L'Ufficio legislativo è articolato in distinte aree, cui sono preposti un Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie e uno o più Vice Capi. Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonché a professori universitari in materie giuridiche, avvocati del libero foro e soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

Note all'articolo

  • Il D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 180 ha disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera bb)) che al comma 2 del presente articolo le parole «giurisdizionale ordinario, amministrativo e costituzionale iva inclusa» sono sostituite dalle seguenti: «internazionale, unionale, costituzionale e ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, nonche' cura» e le parole «, per l'esame dei provvedimenti di competenza,» sono soppresse.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-07-29;128#art-23

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