Art. 5

Beni e rapporti nel settore della salute

In vigore dal 14 gen 2021
1. Nel settore della salute, i beni e i rapporti di cui all', inclusi i relativi diritti di proprietà intellettuale, sono i seguenti: a) le tecnologie critiche digitali funzionali all'erogazione, anche da remoto, di servizi in sanità; b) le tecnologie critiche che hanno per scopo l'analisi dei dati e l'utilizzo delle conoscenze biologiche per la salute e la diagnostica, la prognostica, la terapia e il relativo follow-up; c) le tecnologie critiche bioingegneristiche e le nanotecnologie critiche utilizzate nel settore farmaceutico e dei dispositivi medici, in quello della diagnostica, prognostica e terapia, nonché nei settori chimico e agro-alimentare; d) le attività economiche di rilevanza strategica esercitate nel settore di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'approvvigionamento di medicinali, dispositivi e apparecchiature sanitari e le attività di ricerca e sviluppo ad essi relativi, mediante la gestione, l'utilizzo o il godimento delle infrastrutture e delle tecnologie di cui alle lettere a), b) e c), ovvero esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro e aventi un numero medio annuale di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta unità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2020-12-18;179#art-5

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