Art. 6

Beni e rapporti nel trattamento, nell'archiviazione e in materia di accesso e controllo di dati e di informazioni sensibili

In vigore dal 14 gen 2021
1. Nel trattamento, nell'archiviazione e in materia di accesso e controllo di dati e di informazioni sensibili, i beni e rapporti di cui all' sono le seguenti informazioni, qualora critiche ai sensi dell', lettera d): a) i dati relativi alle infrastrutture critiche di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, di attuazione della direttiva 2008/114/CE, nonché alle infrastrutture critiche di cui al presente decreto; b) i dati relativi al censimento e al monitoraggio della sicurezza delle opere pubbliche di cui agli del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; c) i dati raccolti tramite sistemi di navigazione satellitare per la tracciatura di campi, di mari e di bacini idrici e per la realizzazione di mappe di produzione e di prescrizione; d) i dati raccolti tramite sensori per la rilevazione dello stato del suolo e delle acque, nonché i dati raccolti relativi alla composizione biochimica del suolo agricolo; e) i dati raccolti tramite sistemi di auto-guida per una lavorazione precisa, con l'utilizzo di tecniche e strumentazioni tecnologiche e informatiche per la gestione delle variabili spaziali e temporali delle colture, dell'allevamento, della pesca e dell'acquacoltura; f) i dati raccolti tramite i sistemi relativi alla gestione e al controllo del trasporto aereo, marittimo, ferroviario, rapido di massa e stradale, che garantiscono i profili di security e safety, nonché quelli riguardanti la gestione e il monitoraggio dei flussi dei passeggeri e delle merci, che attengono al controllo e all'assistenza delle movimentazioni dei mezzi di trasporto, anche di tipo intelligente, per i sistemi di logistica integrata ed intermodale; g) i dati relativi alle attività di gestione dei mercati all'ingrosso e del mercato finale del gas naturale dell'energia elettrica e degli idrocarburi; h) i dati raccolti e gestiti tramite i sistemi informativi degli uffici giudiziari. 2. Nel trattamento, nell'archiviazione e in materia di accesso e controllo di dati e di informazioni sensibili, i beni e i rapporti di cui all' sono i dati personali, riferibili a specifiche persone fisiche ovvero enti giuridici, rientranti in una o più delle seguenti categorie: a) dati sensibili di cui all' del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; b) dati giudiziari civili e quelli di cui all' del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; c) dati raccolti tramite l'utilizzo di una o più delle seguenti infrastrutture e tecnologie e dei relativi sistemi di integrazione e interconnessione tra le stesse: 1) tecnologie di cui agli del presente decreto; 2) tecnologie che consentono la geolocalizzazione e la ricostruzione degli spostamenti; 3) tecnologie relative a sistemi digitali che consentono telelettura e telegestione dei contatori di energia elettrica, gas e acqua (Smart Metering); 4) tecnologie relative a sistemi digitali per il miglioramento del confort, della sicurezza, dell'esperienza di guida e tecnologie relative a sistemi di guida autonoma (Smart Car); 5) tecnologie relative a costruzioni ed edifici dotati di funzionalità avanzate e sistemi interconnessi per il monitoraggio e la gestione degli impianti e consumi (Smart Building); 6) tecnologie digitali per l'ottimizzazione della qualità delle infrastrutture e dei servizi pubblici (Smart City); 7) tecnologie digitali per il miglioramento del confort e della sicurezza in ambito domestico (Smart Home), incluse le tecnologie digitali per i sistemi di sorveglianza e sicurezza; 8) tecnologie relative a sistemi che consentono la misurazione e trascrizione di informazioni a distanza (telemetria); 9) tecnologie nel campo della distribuzione di servizi su richiesta di calcolo (server), archiviazione (database) e analisi (software), configurabili e disponibili da remoto (Cloud Computing); 10) tecnologie digitali relative all'erogazione di servizi di assistenza sanitaria, prevenzione delle malattie e promozione della salute, anche da remoto, capaci di acquisire, elaborare, registrare, trasmettere e decodificare le informazioni e i dati clinici; 11) tecnologie atte a garantire profili di safety e di security dei sistemi, anche di tipo intelligente, deputati al controllo, alla gestione e all'assistenza alla movimentazione di persone e merci su terra, aria e vie d'acqua, nonché sistemi di logistica integrata e intermodale. 3. I dati personali elencati al comma 2 hanno rilevanza strategica per l'interesse nazionale qualora il trattamento, l'archiviazione, l'accesso o il controllo abbiano ad oggetto una quantità degli stessi dati da ritenersi essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione, nonché della libertà e del pluralismo dei media. Si considerano in ogni caso essenziali per le finalità di cui al primo periodo, il trattamento, l'archiviazione, l'accesso o il controllo di dati riferibili almeno a trecentomila persone fisiche o enti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2020-12-18;179#art-6

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