Art. 2

Definizioni

In vigore dal 14 gen 2021
1. Ai fini del presente decreto: a) per «infrastrutture critiche» si intendono le infrastrutture essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione; b) per «tecnologie critiche» si intendono le tecnologie essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza, del benessere economico e sociale della popolazione, nonché per il progresso tecnologico; c) per «fattori produttivi critici» si intendono i beni e i rapporti essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione; d) per «informazioni critiche» si intendono le informazioni essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione; e) per «attività economiche di rilevanza strategica» si intendono le attività economiche essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza, del benessere economico e sociale della popolazione, nonché per il progresso tecnologico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2020-12-18;179#art-2

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