Art. 9

Beni e rapporti nei settori dell'intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della cibersicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecnologie

In vigore dal 14 gen 2021
1. Nel settore dell'intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della cibersicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecnologie, i beni e i rapporti di cui all' sono le seguenti tecnologie, ivi inclusi i relativi diritti di proprietà intellettuale: a) le tecnologie critiche applicate nell'automazione industriale funzionali alla produzione di macchine automatiche, macchine utensili a controllo numerico, sistemi ciberfisici di fabbrica; b) le tecnologie critiche per la robotica collaborativa, la tecnologia Machine To Machine Communication (M2M), le tecnologie relative all'apprendimento automatico computerizzato (Machine Learning); c) le tecnologie critiche applicate alla manifattura avanzata, compresa la manifattura additiva, i nuovi materiali e le nanotecnologie, le tecnologie critiche applicate al settore nucleare e ai servizi di ingegneria industriale e le tecnologie che consentono la prototipazione rapida; d) le tecnologie critiche per l'intelligenza artificiale, la realtà virtuale e aumentata, la robotica, le tecnologie critiche afferenti ai semiconduttori, ai microprocessori e ai sistemi computazionali, alla microelettronica, alla sensoristica e agli attuatori; e)le tecnologie critiche derivanti dagli studi e dalle applicazioni della meccanica quantistica, relative ai processi a elevato impatto computazionale, alle comunicazioni e alla sensoristica; f) le tecnologie critiche, inclusi i sistemi, per l'analisi di grandi volumi di dati al fine di estrarre informazioni (BigData & Analytics); g) le tecnologie critiche, inclusi i sistemi, per lo sviluppo di software critici o sensibili progettati per simulare conversazioni con esseri umani (Chatbot); h) le «tecnologie basate su registri distribuiti» (blochchain) di cui al citato articolo 8-ter del decreto-legge n. 135 del 2018; i) le tecnologie critiche in ambito biologico, incluse le tecnologie che hanno per scopo la decifrazione e l'utilizzo delle conoscenze biologiche per la produzione di beni e servizi in campo industriale e ambientale; l) le tecnologie critiche, inclusi i sistemi, ad uso non militare, di pilotaggio remoto o autonomo, compresi gli aspetti relativi ai sistemi di missione e sensoristica di bordo; m) le tecnologie critiche, inclusi i sistemi di navigazione satellitare per la tracciatura dei campi, dei mari e dei bacini idrici e per la realizzazione di mappe di produzione e di prescrizione; i sensori per la rilevazione dello stato del suolo e delle acque; le tecnologie critiche, inclusi i sistemi, di auto-guida per una lavorazione precisa, con l'utilizzo di tecniche e strumentazioni tecnologiche e informatiche per la gestione delle variabili spaziali e temporali delle colture, dell'allevamento, della pesca e dell'acquacoltura; n) le tecnologie critiche, inclusi i sistemi di sorveglianza del territorio per la mappatura e per la valutazione del rischio idrogeologico, anche mediante tecniche avanzate di interferometria radar satellitare; o) le tecnologie critiche atte a garantire profili di safety e di security dei sistemi, anche di tipo intelligente, deputati al controllo, alla gestione e all'assistenza alla movimentazione di persone e merci su terra, aria e vie d'acqua, nonché sistemi di logistica integrata e intermodale; p) le tecnologie critiche atte a consentire la geolocalizzazione, il tracciamento e la ricostruzione degli spostamenti di persone e merci, per quantificare dinamicamente la densità di popolazione a livello locale e ottimizzare le strategie mirate al monitoraggio e al contenimento di epidemie infettive.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2020-12-18;179#art-9

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